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Roma, 18
gennaio 2017
Circolare n. 19/2017
Oggetto: Lavoro – Austria
– Estensione della disciplina del distacco al trasporto internazionale.
Da quest’anno il Governo austriaco ha esteso la
disciplina sul distacco transnazionale, fino ad oggi limitata al solo
cabotaggio, anche ai trasporti internazionali da e verso l’Austria con
esclusione del solo transito. Conseguentemente tutte le imprese straniere che
effettuano attività di trasporto in Austria devono dimostrare di corrispondere
ai propri autisti una retribuzione non inferiore al salario minimo garantito. Al riguardo si rammenta che in Austria
non esiste un salario minimo stabilito per legge uguale per tutti i lavoratori ma,
come in Italia, esistono salari minimi stabiliti dai CCNL di settore.
Relativamente agli autisti, come riportato nelle tabelle diffuse dalle autorità
austriache, il salario minimo varia in base al tipo di veicolo utilizzato, al
grado di specializzazione del conducente e al tipo di merce trasportata (ad
esempio il salario minimo mensile per un autista non specializzato di veicoli
fino a 3,5 t. è di 1.430,71 euro, mentre per gli autisti di autoarticolati è
pari a 1.501,64).
Il rispetto del salario minimo comporta per le imprese straniere la compilazione della
comunicazione obbligatoria di distacco secondo un’apposita scheda (disponibile
al link https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=it) da trasmettere in
via telematica al Ministero delle Finanze austriaco prima dell’inizio del
viaggio. Al riguardo si fa osservare che per il trasporto non vanno compilate
le Sezioni 3 (Referente dell’azienda in
Austria) e 7 (Dati inerenti la
conservazione dei documenti) in quanto per gli autisti il luogo di lavoro
coincide con il veicolo e pertanto è sufficiente che la documentazione relativa
al distacco sia conservata sul mezzo. La scheda in questione deve essere
conservata a bordo del veicolo unitamente ai seguenti documenti:
·
modello A1 (ossia il certificato sull’assicurazione sociale) o
documento equipollente rilasciato dall’INPS su richiesta del datore di lavoro
in cui si attesta che il lavoratore anche durante il distacco resta soggetto
all’assicurazione sociale del Paese di provenienza;
·
copia del contratto di lavoro;
·
documentazione attestante il rispetto
del salario minimo austriaco (busta paga, ricevute attestanti l’avvenuto
pagamento dello stipendio, foglio paga, foglio ore e documentazione riguardante
l’inquadramento salariale).
I predetti documenti
devono essere in lingua tedesca ad eccezione del contratto di lavoro che può
essere anche in inglese.
La violazione delle
predette disposizioni fa scattare a carico dell’impresa sanzioni da un minimo
di 5 mila ad un massimo di 10 mila euro per ciascun lavoratore (in caso di
recidiva gli importi sono raddoppiati).
Si segnala che un
quadro completo delle informazioni relative al distacco in Austria sono
disponibili sul portale messo a disposizione dalle autorità austriache www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10/home.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n. 187/2015
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